lunedì 24 febbraio 2014

Sentenza storica (!)

La Cassazione (Sezione III Penale, sentenza 31 gennaio - 17 febbraio 2014, n. 7337) sostiene che l'impugnazione di una sentenza tramite raccomandata on-line, dal sito di Poste Italiane, non ha nessun valore perché manca "una inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare.
Il sistema delle raccomandate on-line di Poste Italiane è "privo di quelle garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all'impugnante inderogabilmente richieste (...). Ed invero, la possibilità, consentita dal servizio di spedizione raccomandata "online", di inviare un testo immediatamente redatto o allegare un file contenente un documento precedentemente predisposto non offre alcuna certezza in tal senso, potendosi inoltrare con tale mezzo qualsiasi documento formato utilizzando le molteplici possibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di un documento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone una copia digitale, alla creazione ex novo di un documento mediante unione di più file di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi documento di testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di un originale.
L'unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessaria registrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio, registrazione che richiede l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato per l'accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi ha effettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una volta registrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sulla provenienza ed originalità del documento".

A questo punto, mi pare evidente che chiunque (società e/o privato) può ritenere non valida una raccomandata on-line, tipo quella che serve a disdire contratti e/o accordi.

Complimentoni alla Cassazione per la sburocratizzazione dell'Italia.



6 commenti:

  1. Invece la firma non é falsificabile, no no.

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  2. Invero, anche una mail normale non vale. Qualsiasi testo contenga.
    I documenti digitali purtroppo non hanno valenza, ecco perché hanno creato la PEC.
    Chiunque si può introdurre nell' account di Tizio ed inviare documenti a nome suo: basta rubare user e password.

    E poi, se uno ci ragiona, anche le raccomandate su carta sarebbero nulle: io invio una disdetta a te, tramite raccomandata, io ho la prova dell' invio mio e ricezione tua.
    E chi può sostenere che quella raccomandata non contenga un foglio completamente bianco?

    La legge stabilisce cose che la mente umana non riuscirà mai a comprendere..

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  3. La burocrazia fa parte del DNA dell'italiano medio: non ce ne libereremo mai. L'Azzeccagarbugli di manzoniana memoria ne è la prova.

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  4. stavo pensando ma questi ci penseranno durante la notte a queste sentenze meravigliose oppure sono spontanee al momento?!?!

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  5. @Verzasoft: secondo la Cassazione, no
    @Daniele: la PEC è un accrocchio tutto italiano, sconosciuto al resto del mondo
    @Giulio: ho sempre pensato che la burocrazia serve soltanto a regalare stipendi agli amici degli amici
    @Ernest: tutte e due, complicano di notte quel che gli è venuto spontaneo pensare di giorno

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    1. Lo so, infatti ho evitato di apporre il mio giudizio su questa incredibile stronzata cybernetica..

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